I fondamenti giuridici

Il diritto all’ istruzione parentale in Italia discende direttamente dalla Costituzione, precisamente dai seguenti articoli:

“Art. 30 – E´ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d´incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (…).

Art. 33 – (…) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l´ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l´abilitazione all´esercizio professionale.(…)

Art. 34 – (…) L´istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.”

Dal testo costituzionale appare chiaro che sono i genitori ad avere la responsabilità di provvedere all´istruzione del figlio (anche tramite scuole private o insegnanti privati), e qualora questi non se ne possano occupare direttamente, allora provvederà lo Stato in loro vece.

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Vigilanza sul diritto dovere: esami e dichiarazione annuale

Negli anni numerosi decreti legislativi e circolari ministeriali si sono occupate nello specifico di disciplinare la scuola paterna, sempre garantendone la legittimità.

Il Decreto Legislativo 297/94 (TU delle disposizioni legislative in materia d´Istruzione) all’Art. 111 – Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico – si esprime così:
“1. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competenteautorità.”

Il sindaco ha il dovere di vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico (art. 114 del sopra citato DL) e nella normativa seguente (DL n. 76 del 15 aprile 2005, e la Circolare n. 93 Prot. n. 2471/Dip./segr. del 23/12/2005) viene chiarito e ribadito che i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all’istruzione paterna, per assolvere i loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli, non possono effettuare tale scelta “una tantum”, ma devono confermarla anno per anno. Tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre le verifiche necessarie.


Infatti i genitori che desiderano avvalersi della facoltà dell’istruzione paterna devono darne comunicazione alla direzione didattica di competenza ogni anno per l’anno successivo, attraverso un modulo consegnato a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno, preferibilmente entro il mese di gennaio/febbraio precedente l´inizio effettivo della scuola, o comunque dal momento in cui ritirano il figlio dalla scuola statale o paritaria.

Il DL n. 76/2005 art. 1 comma 4 prevede che l´autorità competente, definita all’Art. 5 (genitori, comune, dirigente scolastico, provincia) esegua opportuni controlli perché sia correttamente garantito a tutti il diritto-dovere all’istruzione.

Gli alunni che seguono l´istruzione paterna (così come quelli che frequentano scuole non paritarie) possono chiedere di essere ammessi come “privatisti” agli esami di idoneità dalle varie classi previste dall’ordinamento (Art. 8 d.lgs 59/2004 per la scuola primaria; Art. 11 d.lgs 59/2004 per la scuola secondaria di I grado, Art. 13 d.lgs 226/05 per la scuola secondaria superiore).

Inoltre, la legislazione piú recente, (decreto n’62, attuativo del DL dd 13 aprile 2017, all’Articolo 23) prevede espressamente che gli studenti delle scuole parentali “sostengono annualmente l’esame di idoneita’ per il passaggio alla classe successiva in qualita’ di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”.

La nostra scuola famigliare prevede ogni anno un esame presso una scuola statale o paritaria autorizzata. Questo esame è utile sia al riconoscimento del grado di istruzione conseguito, che per i ragazzi, i quali crescono nell’autostima e nel senso di responsabilità, capaci di affontare adeguatamente le sfide della vita.

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Libri di testo

Per quanto riguarda la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria la Corte Costituzionale con il decreto 454 del 1994 sancisce che la fornitura dei libri di testo è strettamente connessa con l´obbligo scolastico e, poiché tale obbligo per legge può essere adempiuto anche tramite modalità diverse alla frequenza presso scuole statali, paritarie o private, sarebbe discriminatorio e lesivo dell’Art. 3 della Costituzione il non fornire gratuitamente libri di testo a tutti coloro che devono assolvere l´obbligo scolastico, indipendentemente dalla modalità con la quale intendono assolverlo.